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Riforma fiscale 2023: come cambia la residenza fiscale e chi ne è coinvolto

Scopri le nuove regole sulla residenza fiscale introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2023 e come influenzano la tassazione delle persone fisiche dal 1° gennaio 2024.
  • Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2024, considerano residenti le persone che hanno domicilio o residenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.
  • La riforma ha ampliato la platea dei contribuenti residenti in Italia, considerando il luogo delle relazioni personali e familiari come criterio determinante per la residenza fiscale.
  • Secondo la sentenza n. 19843/2024 della Cassazione, le nuove regole non possono essere applicate retroattivamente.

La riforma della fiscalità internazionale, introdotta dal Decreto Legislativo n. 209/2023, ha apportato significative modifiche alle disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche. L’obiettivo principale di questa riforma è stato quello di ampliare il novero dei contribuenti soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). La novella ha interessato l’articolo 2, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

L’articolo 2 del TUIR individua i soggetti passivi dell’Irpef, distinguendo tra persone residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Per i soggetti residenti, l’articolo 3, comma 1, del TUIR dispone che l’imposta sul reddito si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti, compresi quelli prodotti all’estero. Invece, per i soggetti non residenti, l’imposta sul reddito trova applicazione solo sui redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato.

La residenza fiscale consente di stabilire quali redditi concorrano alla formazione della base imponibile. Le norme previgenti alla riforma fiscale consideravano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o avevano nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, secondo il codice civile.

Le Modifiche Introdotte dalla Riforma

Le modifiche proposte dalla riforma considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno domicilio o residenza nel territorio dello Stato. Il novellato articolo 2 del TUIR prevede che le imposte sui redditi considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno residenza secondo il codice civile o domicilio nel territorio dello Stato. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona.

Salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente. La disciplina introdotta ha ampliato la platea dei contribuenti residenti in Italia, facendo riferimento al codice civile e introducendo un nuovo concetto di “domicilio” basato sul luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona. È stata anche introdotta la previsione che si presumono residenti, salvo prova contraria, le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

La relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 209/2023 chiarisce che la prova dell’assenza dei criteri che determinano la residenza nel territorio dello Stato può essere fornita dal contribuente dimostrando di non avere in Italia residenza, domicilio e di non essere stato fisicamente presente nel territorio dello Stato. La prova dell’insussistenza del requisito deve riferirsi a un numero di giorni complessivi superiore alla maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno di presenza fisica.

Il Caso della Suprema Corte di Cassazione

Le nuove regole sulla residenza fiscale valgono dal 1° gennaio 2024 e non possono essere applicate retroattivamente, in quanto non si tratta di norme interpretative. Questo è stato chiarito dalla sentenza n. 19843/2024 della Cassazione, depositata il 18 luglio. Il caso riguardava un contribuente residente nel Principato di Monaco, al quale era stata contestata la residenza fiscale in Italia, avendo mantenuto il centro degli interessi vitali sul territorio nazionale.

In primo grado, il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la sentenza era stata riformata. Il contribuente aveva quindi presentato ricorso in Cassazione lamentando errori nell’applicazione delle norme del TUIR sulla residenza. Tuttavia, il ricorso è stato rigettato, poiché i giudici d’appello ritenevano che in Italia esistessero interessi patrimoniali riconoscibili, cariche sociali in imprese e proprietà immobiliari gestite da terzi, oltre a interessi personali e familiari.

La Suprema Corte ha stabilito che, secondo l’articolo 2, comma 2 del TUIR, nella formulazione previgente, le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri che attestano il luogo con cui il soggetto ha il più stretto collegamento.

Bullet Executive Summary

In conclusione, la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal Decreto Legislativo n. 209/2023 ha apportato significative modifiche alle disposizioni sulla residenza fiscale delle persone fisiche, ampliando il novero dei contribuenti soggetti all’Irpef. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2024, considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno domicilio o residenza nel territorio dello Stato, introducendo un nuovo concetto di “domicilio” basato sulle relazioni personali e familiari.

La sentenza n. 19843/2024 della Cassazione ha chiarito che le nuove regole non possono essere applicate retroattivamente e ha ribadito l’importanza di considerare anche altri criteri, oltre alle relazioni affettive e familiari, per determinare la residenza fiscale.

Per chi è interessato a comprendere meglio le dinamiche della fiscalità internazionale, è utile ricordare che la residenza fiscale è un concetto fondamentale che determina quali redditi devono essere tassati in un determinato paese. Questo concetto è strettamente legato alla nozione di “domicilio” e “residenza” e può avere un impatto significativo sulla pianificazione fiscale e sulla gestione del patrimonio.

Un concetto avanzato correlato è quello della “pianificazione fiscale internazionale”, che implica l’ottimizzazione della struttura fiscale di un individuo o di un’impresa attraverso l’uso di giurisdizioni fiscali favorevoli. Questo può includere la scelta del luogo di residenza fiscale, la gestione delle attività transfrontaliere e l’utilizzo di trattati fiscali internazionali per minimizzare l’impatto fiscale complessivo.

Riflettendo su questi aspetti, è evidente come le decisioni sulla residenza fiscale possano avere implicazioni profonde non solo per i singoli contribuenti, ma anche per l’economia globale. La comprensione e l’applicazione corretta delle norme fiscali possono fare la differenza tra una gestione patrimoniale efficiente e una situazione fiscale complessa e onerosa.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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